Art. 197. 
 
  Alla sommita' ed  alle  stazioni  intermedie  dei  piani  inclinati
devono essere, installati dispositivi di arresto o di sbarramento  da
azionarsi dagli operai addetti alla manovra dei vagonetti in modo che
sia impedita la entrata accidentale di questi sul piano inclinato. 
  Alla base di ogni piano inclinato deve essere predisposto un riparo
per il  personale  addetto  alla  manovra  dei  vagonetti  contro  il
pericolo di fughe.