Art. 468. 
            Trasferimento per incompatibilita' ambientale 
 
  1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento  d'ufficio
per accertata situazione  di  incompatibilita'  di  permanenza  nella
scuola o  nella  sede  puo'  essere  disposto  anche  durante  l'anno
scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, puo'  essere
nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte  del
direttore didattico o del preside, sentito il collegio  dei  docenti,
se trattasi di personale docente ed  educativo,  e  del  provveditore
agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il  provvedimento  va
immediatamente comunicato per la convalida all'autorita' competente a
disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed  in
ogni caso in mancanza di  presentazione  della  richiesta  di  parere
dell'organo collegiale competente, nel termine  di  10  giorni  dalla
adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio e' revocato di
diritto.