Art. 469. 
                          Organi competenti 
 
  1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente  ai  ruoli
provinciali e' disposto dal  provveditore  agli  studi.  Qualora  sia
determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza
nella scuola o nella sede, esso e' disposto su  conforme  parere  del
competente  consiglio  di   disciplina   del   Consiglio   scolastico
provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare
e media  e  su  conforme  parere  del  consiglio  di  disciplina  del
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  per  il  personale
docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed
artistica. 
  2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente  ai  ruoli
nazionali e' disposto dal direttore  generale  o  capo  del  servizio
centrale competente. Qualora sia determinato da accertata  situazione
di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso  e'
disposto su conforme parere del competente  consiglio  di  disciplina
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai
ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede  e'
stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.