Art. 469. Organi competenti 1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali e' disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. 2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali e' disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, esso e' disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e' stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.