Art. 314. 
 
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento 
 
  1.  Il  rifiuto  o  l'elusione  dell'obbligo  a  contrarre  di  cui
all'articolo 132, comma 1, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento. 
  2. La violazione o  l'elusione  dell'obbligo  a  contrarre  di  cui
all'articolo  132,  comma  1,  che  sia  attuata  con  riferimento  a
determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  unmilione
ad euro cinquemilioni. 
  3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille  ad
euro tremila.