Art. 316. 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli  articoli
135, comma 2,  154,  commi  4  e  5,  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. 
  2. L'incompletezza o l'erroneita' delle  comunicazioni  di  cui  al
comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
cinquecento ad euro cinquemila,  salvo  che  essa  dipenda  da  fatto
imputabile al danneggiato.