Art. 317. 
 
                          Altre violazioni 
 
  1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e  148,
comma 11, o delle relative norme di attuazione,  e'  punita,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a  euro
settemilacinquecento. 
  2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno  o  del
certificato di assicurazione  o  dell'attestazione  sullo  stato  del
rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
millecinquecento a euro quattromilacinquecento. 
  3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma
5, e' punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemila ad euro seimila.