Art. 546 
           Servizio di vettovagliamento delle Forze armate 
 
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni  viveri  in
natura, le quote miglioramento  vitto,  le  integrazioni  vitto  e  i
generi di conforto in speciali condizioni di  impiego,  nonche'  ogni
altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 
2. Le modalita' di  fornitura  del  servizio  di  vettovagliamento  a
favore del personale militare e civile sono stabilite con decreto del
Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre  di  ogni  anno  con
riferimento  all'anno  successivo.  Con  il  medesimo  decreto   sono
determinati  il  valore  in  denaro  delle  razioni  viveri   e   del
miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in  relazione  alle
esigenze operative, logistiche, di dislocazione e  di  impiego  degli
enti e reparti delle Forze armate, nelle seguenti forme: 
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto o in parte, a  privati
mediante apposite convenzioni, ovvero appaltando il servizio a  ditte
private specializzate, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; 
b) fornitura di buoni pasto; 
c) fornitura di viveri speciali da combattimento. 
4. La gestione diretta e le  eventuali  convenzioni  sono  finanziate
mediante utilizzo, anche in  modo  decentrato,  del  controvalore  in
contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui
al comma 2. 
5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,  e  su  proposta  dei  Capi  di  stato
maggiore di forza armata e  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sentito  il
Consiglio  centrale  di  rappresentanza  dei  militari,  detta  norme
interforze per  disciplinare  la  struttura,  l'organizzazione  e  il
funzionamento delle mense di servizio. 
 
          Nota all'art. 546:
             -  Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
          vedano le note all'articolo 297.