Art. 639 Modalita' di ammissione 1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30. 2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano,: a) la votazione riportata nell'esame finale del corso di Stato maggiore, di cui all'articolo 629; b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio. 3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, composta da: a) un ufficiale generale, ispettore dell'Esercito italiano, presidente; b) un ufficiale generale, capo reparto dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, membro; c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro; d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti; e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.