Art. 639 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo
di stato maggiore dell'Esercito  italiano,  gli  ufficiali  utilmente
collocati nella graduatoria di merito formata  secondo  l'ordine  dei
punteggi  ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli   posseduti   non
inferiore a 18/30. 
2.  Per  la  formazione  della  graduatoria  sono  titoli  di  merito
valutabili secondo i criteri stabiliti dal  Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano,: 
a) la votazione  riportata  nell'esame  finale  del  corso  di  Stato
maggiore, di cui all'articolo 629; 
b) i titoli desumibili dalla documentazione  caratteristica  e  dallo
stato di servizio. 
3. La valutazione dei titoli e la formazione della  graduatoria  sono
effettuate da una commissione, nominata dal Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano, composta da: 
a)  un  ufficiale   generale,   ispettore   dell'Esercito   italiano,
presidente; 
b)  un  ufficiale  generale,  capo  reparto  dello   Stato   maggiore
dell'Esercito italiano, membro; 
c) un  ufficiale  con  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro; 
d) un ufficiale generale e un ufficiale con  grado  non  inferiore  a
tenente colonnello, membri supplenti; 
e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario  senza
diritto di voto.