Art. 640 
 
                       Valutazione di profitto 
 
1. Durante  lo  svolgimento  del  corso  pluritematico  il  grado  di
preparazione degli  ufficiali  frequentatori  e'  accertato  mediante
prove  teorico-pratiche,  di  ricerca  ovvero   esercitazioni   nelle
discipline oggetto di studio previste  da  ciascun  modulo,  valutate
attribuendo  punteggi  espressi  in  trentesimi  e  determinabili  al
millesimo. 
2. Al termine dello svolgimento  del  corso  per  ciascun  modulo  e'
attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media  aritmetica  dei
punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.