Art. 640 Valutazione di profitto 1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo. 2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e' attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.