Art. 642 Rinuncia, rinvio e dimissione 1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo' essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico. 2. L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso. 3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita' derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.