Art. 642 
 
                    Rinuncia, rinvio e dimissione 
 
1. La domanda di rinuncia al corso,  da  sottoporre  all'approvazione
dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo'  essere  presentata
dall'interessato   prima   dell'inizio   del   corso    e    comporta
l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico. 
2. L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del  corso
pluritematico o che non puo' iniziare a  frequentarlo,  per  gravi  e
documentati motivi di carattere privato o per  infermita',  entro  un
periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve  presentare  allo
Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda  di  rinvio  ad  altro
corso. 
3. L'ufficiale che si assenta per un  periodo  di  tempo  complessivo
superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se  l'assenza
e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio  ovvero  a  infermita'
derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio  al
corso successivo anche in soprannumero.