Art. 198. 
 
  Le funi destinate  alla  trazione  dei  vagonetti  o  dei  carrelli
trasportatori e quelle in uso per i  contrappesi  devono  presentare,
prima dell'installazione, un carico di rottura  almeno  sestuplo  del
massimo carico statico. 
  I dispositivi di collegamento della fune di trazione coi vagonetti,
col carrello trasportatore o con i contrappesi, e dei  vagonetti  tra
loro, devono essere tali da escludere  la  possibilita'  di  distacco
accidentale. 
  Le funi e gli attacchi devono essere esaminati settimanalmente.