Art. 472. 
                          Passaggi di ruolo 
 
  1. I passaggi di ruolo del  personale  docente  ed  educativo  sono
disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra. 
  2. Possono essere disposti passaggi del  personale  docente  da  un
ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo  quanto  previsto
dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico. 
  3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i  criteri  previsti
per  i  trasferimenti,  esclusa  la  valutazione  delle  esigenze  di
famiglia. 
  4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad  un
altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in
cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. 
  5. I passaggi sono consentiti altresi' al personale  educativo,  al
personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche  ed
al personale docente delle  scuole  materne,  con  le  modalita'  del
presente articolo. 
  6. L'assegnazione  della  sede  e'  disposta  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  tenuto  conto   delle   preferenze   espresse   dagli
interessati.