Art. 473. 
                Corsi di riconversione professionale 
 
  1.  Al  fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
professionale all'interno del comparto della scuola, in  relazione  a
fenomeni di diminuzione della  popolazione  scolastica  e  quindi  di
emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale  docente,
ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono  effettuati  corsi  di  riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 
  2. I corsi sono organizzati dai  provveditori  agli  studi  e  sono
programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici,  che
possono prevedere forme di convenzioni con  universita'  ed  enti  di
ricerca, nonche' con enti  ed  organizzazioni  esterni  ed  organismi
aventi  strutture  e  tecnologie  avanzate.  Nei  corsi  con   valore
abilitante e' comunque garantita la  presenza  di  personale  docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
della valutazione finale. I  coordinatori  e  i  docenti  chiamati  a
curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati  dagli  stessi
provveditori  agli  studi;  i  corsi  medesimi  si  svolgono  secondo
modalita' che ne rendono compatibile  la  frequenza  con  la  normale
prestazione del servizio  da  parte  dei  partecipanti,  nonche'  del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano  stati  scelti
tra il personale della scuola. Per le iniziative  che  riguardano  un
numero  limitato  di  partecipanti  o  che   richiedono   particolari
qualificazioni  tecnico-professionali,  i  piani  periodici   possono
prevedere corsi a carattere nazionale,  interregionale  o  regionale,
con modalita' organizzative  che  escludono  comunque  la  nomina  di
personale supplente in sostituzione del personale  che  partecipa  ai
corsi. 
  3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
vi  sia  disponibilita'  di  posti  o  cattedre  e   sono   destinati
prioritariamente ai docenti  utilizzati  per  l'insegnamento  cui  si
riferiscono i corsi stessi. 
  4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al  presente  articolo,
e' il possesso del titolo di studio previsto per  l'insegnamento  cui
si riferiscono i corsi stessi. 
  5. Gli specifici  accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  470
definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento  dei
corsi di riconversione professionale, con riguardo  anche  alla  loro
distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
modalita' di verifica finale dei corsi,  anche  ai  fini  del  valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro  della  pubblica
istruzione, con decreto da emanarsi sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra'
conto  della  nuova  tipologia  delle  classi  di  concorso  di   cui
all'articolo 405. 
  6. I compensi dovuti ai  coordinatori  ed  ai  docenti,  che  hanno
svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati,  fino  alla
sottoscrizione dei contratti collettivi di cui  all'articolo  45  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sulla base di  parametri  analoghi  a  quelli  relativi  ai  compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento.  I  relativi  oneri
gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione  fino  all'attivazione  della
predetta contrattazione collettiva. 
 
          Nota all'art. 473:
             -  Per  l'art.  45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota
          all'art.  404.