(Codice della navigazione-art. 851)
                              Art. 851. 
     (Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'). 
 
  Il ministro per  l'aeronautica  puo'  in  ogni  tempo  ordinare  la
sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte  la
dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e  849.  Puo'
altresi' ordinare la sospensione della costruzione che venga  diretta
da persona non munita della prescritta  abilitazione,  ovvero  che  a
giudizio del  Registro  aeronautico  italiano  non  risulti  condotta
secondo le regole della buona tecnica,  o  per  la  quale  non  siano
osservate le prescrizioni dei regolamenti.