Art. 851.
(Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita').
Il ministro per l'aeronautica puo' in ogni tempo ordinare la
sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la
dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo'
altresi' ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta
da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a
giudizio del Registro aeronautico italiano non risulti condotta
secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano
osservate le prescrizioni dei regolamenti.