(Codice della navigazione-art. 853)
                              Art. 853. 
             (Pubblicita' del contratto di costruzione). 
 
  Il  contratto  di  costruzione  dell'aeromobile  deve  essere  reso
pubblico mediante trascrizione nel  registro  delle  costruzioni.  In
mancanza,  l'aeromobile  si  considera,  fino  a   prova   contraria,
costruito per conto dello stesso costruttore. 
 
  Eseguita la trascrizione, le modifiche e la  revoca  del  contratto
non hanno effetto verso  i  terzi  che  a  qualsiasi  titolo  abbiano
acquistato e conservato diritti sull'aeromobile  in  costruzione,  se
non sono trascritte nel registro predetto.