Art. 853.
(Pubblicita' del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso
pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In
mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria,
costruito per conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto
non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano
acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se
non sono trascritte nel registro predetto.