(Codice della navigazione-art. 854)
                              Art. 854. 
(Forma del  titolo,  documenti  da  consegnare  ed  esecuzione  della
                           trascrizione). 
 
  Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si  applica
il disposto dell'articolo 867 primo comma. 
 
  Per  quanto  riguarda  i  documenti  da  consegnare  all'ufficio  e
l'esecuzione della trascrizione nel  registro  delle  costruzioni  si
applicano gli articoli 253, 870.