Art. 854.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica
il disposto dell'articolo 867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e
l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si
applicano gli articoli 253, 870.