Art. 855.
(Responsabilita' del costruttore).
L'azione di responsabilita' contro il costruttore per le
difformita' e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni
dalla consegna dell'opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento puo' sempre far
valere la garanzia purche' abbia entro il predetto termine denunziata
la diformita' o il vizio.