(Codice della navigazione-art. 857)
                              Art. 857. 
(Forma  e  pubblicita'  degli  atti  relativi  alla   proprieta'   di
                     aeromobili in costruzione). 
 
  Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote  devono
essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864. 
 
  Per gli effetti previsti  dal  codice  civile,  gli  atti  medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro  delle
costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli  atti
e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. 
 
  La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste
negli articoli 867, 868, 870.