Art. 857.
(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di
aeromobili in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di
altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono
essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle
costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti
e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste
negli articoli 867, 868, 870.