Art. 858.
(Collaudo dell'aeromobile).
A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono
richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro
aeronautico italiano, per ottenere il certificato di navigabilita',
o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo. Per
gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il
certificato di omologazione del tipo.