(Codice della navigazione-art. 858)
                              Art. 858. 
                     (Collaudo dell'aeromobile). 
 
  A costruzione ultimata, il costruttore  o  il  proprietario  devono
richiedere  il  collaudo  dell'aeromobile  da  parte   del   Registro
aeronautico italiano, per ottenere il certificato  di  navigabilita',
o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo.  Per
gli aeromobili  di  nuovo  tipo  deve  essere  inoltre  richiesto  il
certificato di omologazione del tipo.