Art. 859.
(Iscrizione dell'aeromobile dopo il collaudo).
L'autorita' alla quale, dopo il collaudo, e' richiesta l'iscrizione
dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a
riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certiticato
d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 837,
1030 nel registro delle costruzioni.