(Codice della navigazione-art. 859)
                              Art. 859. 
           (Iscrizione dell'aeromobile dopo il collaudo). 
 
  L'autorita' alla quale, dopo il collaudo, e' richiesta l'iscrizione
dell'aeromobile  nel  registro  aeronautico  nazionale   provvede   a
riprodurre nel  registro  medesimo  e  ad  annotare  sul  certiticato
d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 837,
1030 nel registro delle costruzioni.