(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 514)
                Art. 514. (Art. 104 del Testo Unico) 

 
                   ATTRAVERSAMENTO PORTE E FORNICI 

 
  Attraverso le porte della citta' ed i  fornici  aperti  nelle  mura
urbane, ove il transito non sia diversamente regolato dagli agenti  o
da segnali stradali, i veicoli debbono di regola impegnare  il  primo
passaggio  veicolare  a  cominciare  dalla  loro  destra.  Quando  il
traffico  sia  intenso  possono  impegnare  qualunque   dei   fornici
disponibili per ogni senso di marcia preselezionandosi, rapporto alla
direzione che i veicoli prenderanno successivamente.