(CODICE CIVILE-art. 774)
                              Art. 774. 
 
                       (Capacita' di donare). 
 
  Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena  capacita'
di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida  la  donazione  fatta
dal minore e dall'inabilitato nel  loro  contratto  di  matrimonio  a
norma degli articoli 165 e 166. 
 
  Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore  emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.