(CODICE CIVILE-art. 775)
                              Art. 775. 
 
   (Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere). 
 
  La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere  stata  per  qualsiasi  causa,  anche  transitoria,   incapace
d'intendere o di volere al momento  in  cui  la  donazione  e'  stata
fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o
aventi causa. 
 
  L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione
e' stata fatta.