(CODICE CIVILE-art. 778)
                              Art. 778. 
 
                         (Mandato a donare). 
 
  E' nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta'  di
designare la persona del donatario o di determinare  l'oggetto  della
donazione. 
 
  E' peraltro valida la donazione a favore di persona  che  un  terzo
scegliera' tra piu' persone designate dal donante  o  appartenenti  a
determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle
indicate dal donante stesso. 
 
  E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che  un
terzo determinera' tra piu' cose  indicate  dal  donante  o  entro  i
limiti di valore dal donante stesso stabiliti.