(CODICE CIVILE-art. 779)
                              Art. 779. 
 
            (Donazione a favore del tutore o protutore). 
 
  E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore  o  protutore
del donante, se fatta prima che sia stato approvato il  conto  o  sia
estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. 
 
  Si applicano le disposizioni dell'art. 599.