(CODICE CIVILE-art. 780)
                              Art. 780. 
 
          (Donazione al figlio naturale non riconoscibile). 
 
  E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se  la
filiazione non puo' essere riconosciuta o dichiarata. 
 
  La nullita' non si estende  agli  assegni  fatti  dal  genitore  in
occasione del matrimonio o  per  la  sistemazione  professionale  del
figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e  sociali
del donante. 
 
  La  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  dal  donante,  dai  suoi
discendenti legittimi o dal coniuge. 
 
  Si applicano le disposizioni dell'art. 599.