Art. 318. 
 
                Pubblicita' di prodotti assicurativi 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi
1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 
  2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata  in  violazione
dei  provvedimenti  cautelari  e  interdittivi  adottati   ai   sensi
dell'articolo  182,  commi  4  e  5,  e'  punita  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila  e
si applica a chi effettua  annunci  pubblicitari  in  violazione  dei
provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi
4 e 5.