Art. 646 
 
                         Esami di fine corso 
 
1. Al termine del corso normale di  Stato  maggiore  i  frequentatori
sono sottoposti a esami finali.  I  criteri  di  valutazione  vertono
sull'esame delle singole prove effettuate durante  la  frequenza  del
corso,  nonche'  sulla  discussione  di  una   tesi   preventivamente
assegnata al frequentatore dal Consiglio di  istituto.  Le  votazioni
delle singole prove sono espresse in trentesimi.  La  sufficienza  e'
stabilita in diciotto trentesimi. 
2. Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere  di
ripetere il corso. L'ammissione a un corso  successivo  ha  luogo  su
determinazione  dell'Ispettore  delle  scuole,  sentito  l'ammiraglio
comandante che esprime, in base al rendimento  offerto,  un  giudizio
complessivo  sull'interesse  dimostrato  e  sulle  potenzialita'  dei
frequentatori.