Art. 647 
 
          Equipollenza del corso normale di Stato maggiore 
 
1. L'equipollenza al corso normale di  Stato  maggiore  della  Marina
militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti  di  Forze
armate estere o di organismi internazionali e' determinata  dal  Capo
di stato maggiore della Marina militare.