Art. 649 
 
                 Dimissioni, rinvii e allontanamenti 
 
1.  I  frequentatori  che,  per  motivi  indipendenti  dalla  propria
volonta',  sono  rimasti  assenti   per   un   periodo,   anche   non
continuativo, superiore a un terzo dei giorni di  durata  del  corso,
interrompono la frequenza del corso stesso e non  sono  ammessi  agli
esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorita' a ripeterlo
in una successiva sessione. 
2. Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi
mancanze disciplinari ovvero per manifesto  scarso  rendimento  nelle
attivita' formative sono disposte dal Capo di  stato  maggiore  della
Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante,  sentito  il
parere  dell'Ispettore  delle  scuole.  Tali  dimissioni   comportano
l'inammissibilita' a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.