Art. 649 Dimissioni, rinvii e allontanamenti 1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', sono rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorita' a ripeterlo in una successiva sessione. 2. Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attivita' formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilita' a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.