Art. 124. 
 
  Gli  organi  lavoratori  dei  frantoi,  dei   disintegratori,   dei
polverizzatori  e  delle  macchine  simili,   i   quali   non   siano
completamente chiusi nell'involucro esterno fisso  della  macchina  e
che presentino pericolo,  debbono  essere  protetti  mediante  idonei
ripari, che possono essere  costituiti  anche  da  robusti  parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.