Art. 475. 
                  Assegnazioni provvisorie di sede 
  1. Il personale direttivo e docente  delle  scuole  materne,  delle
scuole elementari, della scuola media, degli  istituti  o  scuole  di
istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto  il
trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato  ad
una delle sedi richieste per trasferimento. 
  2.  Puo'  essere  altresi'  presentata  domanda   di   assegnazione
provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di  coloro
i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento  nei  termini
stabiliti. 
  3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. 
  4.  Non  sono  consentite  assegnazioni  provvisorie  di  sede  nei
confronti di personale di prima nomina. 
  5.  La  concessione  delle  assegnazioni  provvisorie  di  sede  e'
limitata alle sole ipotesi  di  ricongiungimento  alla  famiglia  per
esigenze di assistenza ai figli  minori  o  inabili  ed  ai  genitori
anziani o per gravi esigenze  di  salute.  Hanno  altresi'  titolo  a
chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti
d'ufficio per soppressione di posto. 
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al  personale
delle istituzioni educative statali. 
  7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per
posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale  docente  di
ruolo, anche delle  dotazioni  aggiuntive,  ne'  eventuale  personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.