Art. 476. 
                          Organo competente 
 
  1. L'assegnazione provvisoria e'  disposta  dal  provveditore  agli
studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo,
ed ha durata di un anno scolastico. 
  2. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
in base ai quali il provveditore agli studi dispone  le  assegnazioni
provvisorie  di  sede,  nonche'  le  modalita'   e   i   termini   di
presentazione delle domande.