Art. 862.
(Pertinenze e parti separabili).
Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli
attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose
destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.
La destinazione puo' essere effettuata anche da chi non sia
proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore e' considerato parte separabile.