(Codice della navigazione-art. 862)
                              Art. 862. 
                  (Pertinenze e parti separabili). 
 
  Sono  considerate  pertinenze  dell'aeromobile  i  paracadute,  gli
attrezzi e gli strumenti, gli  arredi  e  in  genere  tutte  le  cose
destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile. 
 
  La destinazione  puo'  essere  effettuata  anche  da  chi  non  sia
proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale. 
 
  Il motore e' considerato parte separabile.