(Codice della navigazione-art. 864)
                              Art. 864. 
    (Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile). 
 
  Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali sull'aeromobile o quote  di  esso  devono  essere
fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali  atti  all'estero  devono
essere ricevuti dall'autorita' consolare. 
 
  Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli  alianti
libratori.