Art. 864.
(Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di
altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere
fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono
essere ricevuti dall'autorita' consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti
libratori.