Art. 866.
(Ufficio competente ad eseguire la pubblicita').
La pubblicita' deve essere richiesta al ministero per
l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati nel registro
aeronautico nazionale, ovvero alla Reale unione nazionale
aeronautica, se trattasi di alianti libratori.
Tuttavia la pubblicita' puo' essere richiesta anche al direttore di
aeroporto o all'autorita' consolare del luogo dove l'aeromobile si
trova, ovvero, per gli alianti libratori, all'ufficio locale della
Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale e'
il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorita' predette,
a spese del richiedente, trasmettono immediatamente al ministero o
alla Reale unione nazionale aeronautica, per la trascrizione nel
registro, i documenti presentati.