(Codice della navigazione-art. 866)
                              Art. 866. 
          (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'). 
 
  La   pubblicita'   deve   essere   richiesta   al   ministero   per
l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati  nel  registro
aeronautico   nazionale,   ovvero   alla   Reale   unione   nazionale
aeronautica, se trattasi di alianti libratori. 
 
  Tuttavia la pubblicita' puo' essere richiesta anche al direttore di
aeroporto o all'autorita' consolare del luogo  dove  l'aeromobile  si
trova, ovvero, per gli alianti libratori,  all'ufficio  locale  della
Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale  e'
il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorita' predette,
a spese del richiedente, trasmettono immediatamente  al  ministero  o
alla Reale unione nazionale  aeronautica,  per  la  trascrizione  nel
registro, i documenti presentati.