Art. 867.
(Forma del titolo per la pubblicita').
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in
forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del
codice civile.
Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una
dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.