(Codice della navigazione-art. 869)
                              Art. 869. 
          (Esibizione del certificato di immatricolazione). 
 
  Se la richiesta  di  pubblicita'  si  riferisce  ad  un  aeromobile
provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre  a
consegnare i documenti di cui all'articolo precedente,  deve  esibire
all'ufficio,  al  quale  richiede  la  pubblicita',  il   certificato
medesimo, per la prescritta annotazione. 
 
  Tuttavia, quando la  pubblicita'  e'  richiesta  al  ministero  per
l'aeronautica, se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
possibile esibire il certificato di  immatricolazione,  il  ministero
esegue  la  trascrizione  nel  registro  e   ne   da'   comunicazione
telegrafica, a spese del richiedente, al  direttore  di  aeroporto  o
all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si  trova  o
verso il quale e' diretto, perche' sta ivi eseguita l'annotazione sul
certificato d'immatricolazione.