Art. 869.
(Esibizione del certificato di immatricolazione).
Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un aeromobile
provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a
consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire
all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', il certificato
medesimo, per la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicita' e' richiesta al ministero per
l'aeronautica, se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e'
possibile esibire il certificato di immatricolazione, il ministero
esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione
telegrafica, a spese del richiedente, al direttore di aeroporto o
all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o
verso il quale e' diretto, perche' sta ivi eseguita l'annotazione sul
certificato d'immatricolazione.