(Codice della navigazione-art. 870)
                              Art. 870. 
                   (Esecuzione della pubblicita'). 
 
  Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256. 
 
  Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile
e' immatricolato o iscritto. 
 
  Gli  estremi  della  nota  di  trascrizione   sono   annotati   sul
certificato  d'immatricolazione,  per  gli  aeromobili  che  ne  sono
provvisti.