Art. 870.
(Esecuzione della pubblicita').
Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256.
Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile
e' immatricolato o iscritto.
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul
certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono
provvisti.