Art. 871.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,
e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico
nazionale o nel registro matricolare.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le
annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.