(Codice della navigazione-art. 871)
                              Art. 871. 
       (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni). 
 
  Nel concorso di piu' atti resi  pubblici  a  norma  degli  articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice  civile,
e' determinata dalla data di trascrizione  nel  registro  aeronautico
nazionale o nel registro matricolare. 
 
  In caso di discordanza  tra  le  trascrizioni  nel  registro  e  le
annotazioni  sul  certificato   d'immatricolazione,   prevalgono   le
risultanze del registro.