(CODICE CIVILE-art. 782)
                              Art. 782. 
 
                      (Forma della donazione). 
 
  La donazione deve essere fatta per atto  pubblico,  sotto  pena  di
nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida  che  per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio. 
 
  L'accettazione puo'  essere  fatta  nell'atto  stesso  o  con  atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e'  perfetta  se
non dal momento in  cui  l'atto  di  accettazione  e'  notificato  al
donante. 
 
  Prima che la donazione sia perfetta, tanto  il  donante  quanto  il
donatario possono revocare la loro dichiarazione. 
 
  Se la donazione e' fatta a una persona giuridica,  il  donante  non
puo' revocare la sua dichiarazione dopo che gli e'  stata  notificata
la   domanda   diretta   a   ottenere   dall'autorita'    governativa
l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla  notificazione
senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione  puo'
essere revocata.