Art. 782.
(Forma della donazione).
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di
nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo
della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante,
dal donatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto
pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se
non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al
donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il
donatario possono revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione e' fatta a una persona giuridica, il donante non
puo' revocare la sua dichiarazione dopo che gli e' stata notificata
la domanda diretta a ottenere dall'autorita' governativa
l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione
senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione puo'
essere revocata.