(CODICE CIVILE-art. 784)
                              Art. 784. 
 
                      (Donazione a nascituri). 
 
  La donazione puo' essere fatta anche a favore di  chi  e'  soltanto
concepito, ovvero a favore  dei  figli  di  una  determinata  persona
vivente al tempo della donazione, benche' non ancora concepiti. 
 
  L'accettazione della donazione a favore di  nascituri  benche'  non
concepiti, e' regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321. 
 
  Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei  beni
donati spetta al donante o ai suoi  eredi,  i  quali  possono  essere
obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati  prima  della
nascita sono riservati al donatario se la donazione e' fatta a favore
di un nascituro gia' concepito. Se  e'  fatta  a  favore  di  un  non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al  momento  della
nascita del donatario.