(CODICE CIVILE-art. 785)
                              Art. 785. 
 
               (Donazione in riguardo di matrimonio). 
 
  La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio,
sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di  entrambi
gli sposi o dei  figli  nascituri  da  questi,  si  perfeziona  senza
bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finche'  non  segua
il matrimonio. 
 
  L'annullamento del matrimonio importa la nullita' della  donazione.
Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di  buona  fede
tra il giorno del  matrimonio  e  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza che dichiara la nullita' del matrimonio. Il coniuge di buona
fede non e' tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla
domanda di annullamento del matrimonio. 
 
  La donazione in favore di figli nascituri  rimane  efficace  per  i
figli rispetto ai quali si  verificano  gli  effetti  del  matrimonio
putativo.