(CODICE CIVILE-art. 786)
                              Art. 786. 
 
                (Donazione a ente non riconosciuto). 
 
  La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia,
se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per  ottenere
il riconoscimento. La  notificazione  produce  gli  effetti  indicati
dall'ultimo comma dell'art. 782. 
 
  Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del
riconoscimento sono riservati al donatario.