Art. 786. (Donazione a ente non riconosciuto). La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.