(CODICE CIVILE-art. 790)
                              Art. 790. 
 
             (Riserva di disporre di cose determinate). 
 
  Quando il donante si  e'  riservata  la  facolta'  di  disporre  di
qualche oggetto compreso nella donazione o di una  determinata  somma
sui beni donati, e muore senza averne  disposto,  tale  facolta'  non
puo' essere esercitata dagli eredi.