(CODICE CIVILE-art. 791)
                              Art. 791. 
 
                   (Condizione di riversibilita'). 
 
  Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate,  sia
per il caso di premorienza del solo donatario, sia  per  il  caso  di
premorienza del donatario e dei suoi discendenti. 
 
  Nel caso in cui la donazione  e'  fatta  con  generica  indicazione
della riversibilita', questa riguarda la premorienza,  non  solo  del
donatario, ma anche dei suoi discendenti. 
 
  Non si fa luogo a riversibilita' che a beneficio del solo  donante.
Il patto a favore di altri si considera non apposto.