(CODICE CIVILE-art. 792)
                              Art. 792. 
 
                   (Effetti della riversibilita'). 
 
  Il patto di riversibilita' produce l'effetto di risolvere tutte  le
alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da
ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca  iscritta  a  garanzia
della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni
del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel  caso  soltanto  in
cui la donazione e' stata fatta con lo stesso contratto  matrimoniale
da cui l'ipoteca risulta. 
 
  E' valido il patto per cui la riversione non deve  pregiudicare  la
quota di riserva spettante al coniuge superstite sul  patrimonio  del
donatario, compresi in esso i beni donati.