(CODICE CIVILE-art. 793)
                              Art. 793. 
 
                         (Donazione modale). 
 
  La donazione puo' essere gravata da un onere. 
 
  Il donatario e' tenuto all'adempimento dell'onere  entro  i  limiti
del valore della cosa donata. 
 
  Per  l'adempimento  dell'onere  puo'  agire,  oltre   il   donante,
qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. 
 
  La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto
di donazione, puo' essere domandata dal donante o dai suoi eredi.