(CODICE CIVILE-art. 795)
                              Art. 795. 
 
                     (Divieto di sostituzione). 
 
  Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e
nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'. 
 
  La  nullita'  delle  sostituzioni  non   importa   nullita'   della
donazione.