(CODICE CIVILE-art. 796)
                              Art. 796. 
 
                       (Riserva di usufrutto). 
 
  E' permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni  donati  a
proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di  un'altra  persona  o
anche di piu' persone, ma non successivamente.